Sez. L, Sentenza n. 1800 del 03/03/1999 (Rv. 523804 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Pensione di anzianità - Decorrenza più sfavorevole per l'assicurato per effetto di inesatte informazioni da parte dell'INPS circa la misura della contribuzione volontaria - Domanda risarcitoria nei confronti dell'Istituto - Natura - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'INPS al risarcimento del danno cagionatogli per avere l'Istituto determinato, con errate comunicazioni circa la misura della contribuzione volontaria necessaria per la pensione di anzianità, una meno favorevole decorrenza di tale trattamento pensionistico appartiene alla competenza per materia del giudice del lavoro a norma dell'art. 442 cod.proc.civ.. Essa, infatti, fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod.civ.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, dà vita ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto stesso (come tale rientrante nell'ampia formulazione del citato art. 442) e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)