Sez. L, Sentenza n. 9776 del 08/11/1996 (Rv. 500430 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cessazione anticipata dell'attività lavorativa per effetto di inesatte informazioni fornite al lavoratore dall'I.N.P.S. circa la propria posizione contributiva - Domanda risarcitoria nei confronti dell'Istituto - Competenza del Pretore - giudice del lavoro - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'I.N.P.S. al risarcimento del danno cagionatogli per averlo indotto all'anticipata cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'errata comunicazione della propria posizione contributivo - previdenziale, appartiene alla competenza del Pretore - giudice del lavoro a norma dell'art. 442 cod. proc. civ., fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l'istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato e dando vita pertanto ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto, come tale ricompresa nell'ampia formulazione del cit. art. 442, e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)