Sez. L, Sentenza n. 9775 del 08/11/1996 (Rv. 500429 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Pensione di anzianità - Decorrenza più sfavorevole per l'assicurato per effetto di inesatte informazioni da parte dell'I.N.P.S. circa la misura della contribuzione volontaria - Domanda risarcitoria nei confronti dell'I.N.P.S. - Competenza del Pretore - giudice del lavoro - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'I.N.P.S. al risarcimento del danno cagionatogli per aver determinato, con errate comunicazioni circa la misura della contribuzione volontaria necessaria per la pensione di anzianità, una meno favorevole decorrenza di tale trattamento pensionistico, appartiene alla competenza del Pretore - giudice del lavoro a norma dell'art. 442 cod. proc. civ., fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l'istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, e dando vita pertanto ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto come tale ricompresa nell'ampia formulazione del cit. art. 442, e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)