Sez. L, Sentenza n. 8613 del 11/08/1993 (Rv. 483422 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Abbandono del posto di lavoro determinato dall'errore dell'istituto previdenziale nel calcolo della somma dovuta ai fini della ricongiunzione dei periodi di contribuzione - Conseguente domanda dell'assicurato proposta in via subordinata per il risarcimento del danno nella misura della pensione di vecchiaia, per il caso di rigetto della domanda diretta in via principale al conseguimento di detta pensione - Assoggettamento al rito del lavoro ex art. 442 cod. proc. civ..
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
La domanda con cui l'assicurato, subordinatamente al rigetto della pretesa diretta all'attribuzione della pensione di vecchiaia, chieda la corresponsione di tale trattamento a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'istituto previdenziale per l'abbandono del posto di lavoro, determinato dall'erroneità del calcolo della somma dovuta dal lavoratore ai fini della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, ai sensi della legge n. 29 del 1979, si fonda sulla violazione di uno specifico obbligo di comportamento (consistente nell'uso della dovuta diligenza e professionalità nello svolgimento di operazioni amministrative) gravante sull'ente che è parte del rapporto assicurativo; la relativa controversia rientra quindi fra quelle riguardanti le assicurazioni sociali che l'art. 442 cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)