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Sez. 4, Sentenza n. 41665 del 02/07/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 229890 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Versamento di una somma di denaro a favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti - Condotta riparatoria - Estinzione del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229890-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito che, secondo quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell'attività di guida. (Nella specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell'imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)