Sez. 1, Sentenza n. 4487 del 28/01/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148832 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
In ogni ipotesi di giudizio direttissimo atipico ma obbligatorio, imposto da una legge speciale, il giudice del dibattimento puo disporre la trasmissione degli Atti al pubblico ministero solo in difetto delle condizioni di legittimita formale del rito. Qualora, invece, egli ritenga insussistenti le condizioni di legittimita sostanziali - quali l'espletamento di speciali indagini - non puo trasmettere gli Atti al pubblico ministero, ma deve procedere alla istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo chiuso il dibattimento, se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (Conf mass n 145312; (Conf mass n 143501; (Conf mass n 139151; (Conf mass n 135432, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)