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Sez. 5, Sentenza n. 36624 del 26/05/2009 Cc. (dep. 22/09/2009) Rv. 245129 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione sorta nel corso dell'udienza - Obbligo di presentazione della dichiarazione nella cancelleria del giudice competente a decidere - Termine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245129-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione del giudice, la previsione di cui all'art. 38, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen. - per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa - deve essere intesa, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l'udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., in virtù del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24, comma secondo, Cost., che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o l'imputato personalmente - fosse costretto ad abbandonare l'udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all'art. 38, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione presentata nel rispetto del termine di tre giorni, considerata l'impossibilità di provvedere al deposito della predetta dichiarazione presso la competente Corte d'appello prima che si concludesse l'udienza, che si svolgeva in diversa città, sicché il difensore per espletare l'incombente sarebbe stato costretto ad abbandonare la difesa degli imputati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)