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Sez. 2, Sentenza n. 46310 del 23/11/2011 Cc. (dep. 14/12/2011) Rv. 251531 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Causa sorta nel corso dell'udienza - Dichiarazione di ricusazione - Termine speciale di presentazione - Riconoscibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251531-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale, ma, per poter usufruire del termine previsto dal secondo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., ha comunque l'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della sua conclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)