Sez. 3, Sentenza n. 26833 del 26/03/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229911 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Concreto pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie - "Concretezza" del pericolo - Nozione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen. non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'asserito affievolimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pugliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale attraverso altri e nuovi circuiti, ovvero attraverso una rivitalizzazione del circuito già collaudato, considerata la estensione territoriale della organizzazione contrabbandiera).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)