Sez. 1, Sentenza n. 25214 del 03/06/2009 Cc. (dep. 17/06/2009) Rv. 244829 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Prevenzione del pericolo della reiterazione criminosa - Concretezza del pericolo - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico. (Fattispecie relativa a procurato ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato commesso da impiegato presso un ufficio di patronato attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)