Sez. 4, Sentenza n. 18851 del 10/04/2012 Cc. (dep. 16/05/2012) Rv. 253864 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie - Concretezza del pericolo - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il parametro della concretezza, riferibile anche ai reati colposi (nella specie, naufragio di una nave da crociera), non si identifica con la attualità del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere ulteriori reati rientranti fra quelli contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)