Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 28/04/1977 (Rv. 385335 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - POTERI DELL'INTERVENTORE - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DEL CHIAMANTE O DELL'ATTORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - NECESSITA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CHIAMANTE O DELL'ATTORE - IMPUGNAZIONE DELLA SOLA CAUSA DI GARANZIA - POTERE DEL CHIAMATO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - POTERI DELL'INTERVENTORE - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DEL CHIAMANTE O DELL'ATTORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - NECESSITA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CHIAMANTE O DELL'ATTORE - IMPUGNAZIONE DELLA SOLA CAUSA DI GARANZIA - POTERE DEL CHIAMATO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
In ipotesi di chiamata in garanzia cosiddetta impropria, e, cioe, di chiamata fondata su un titolo distinto ed indipendente da quello relativo alla domanda principale (nella specie, rapporto contrattuale, in forza del quale il chiamato doveva tenere indenne il chiamante da Azione risarcitoria per fatto illecito proposta dall'attore), la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza e la validita dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato medesimo nella posizione di parte accessoria della causa principale (interventore adesivo dipendente), ma non fa venir meno l'autonomia e scindibilita della causa principale dalla causa di garanzia. Ne consegue che, se il rapporto principale e investito dall'impugnazione dell'attore o del chiamante, il chiamato e soggetto nei cui confronti l'impugnazione stessa va proposta, o, in difetto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ; mentre, se la causa principale non e oggetto di impugnazione da parte di detti soggetti, il chiamato puo impugnare solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell'ambito del relativo rapporto, la facolta di riproporre le questioni inerenti all'esistenza e validita della obbligazione del chiamante verso l'attore. (V 4029/75, mass n 378324; (V 3835/75, mass n 378064; (V 1460/74, mass n 369555; (V 845/67, mass n 326971; (V 1210/61; (V 3300/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)