Sez. L, Sentenza n. 2382 del 06/03/1987 (Rv. 451562 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE AL PROPRIO DIFENSORE A TITOLO DI I.V.A. - INCLUSIONE TRA LE SPESE PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMESSA MENZIONE DI DETTO RIMBORSO NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE AL PROPRIO DIFENSORE A TITOLO DI I.V.A. - INCLUSIONE TRA LE SPESE PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMESSA MENZIONE DI DETTO RIMBORSO NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA.*
Tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questo dovuta a titolo di i.V.A. Al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatto rimborso, sebbene della relativa somma non faccia specifica menzione, trattandosi di Onere accessorio che consegue in via generale al pagamento degli onorari. (V 1330/84, mass n 433458; (V 3185/83, mass n 428091; (V 3544/82, mass n 421526; (V 1005/81, mass n 411530; (V 439/80, mass n 403809).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)