Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 09/05/1983 (Rv. 428091 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESECUTIVITÀ - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA AL DIFENSORE IN SEDE DI RIVALSA EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INCLUSIONE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE FONDATA SULLA INSUSSISTENZA DELLA RIVALSA O SULLA INESIGIBILITÀ DELL'I.V.A. - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESECUTIVITÀ - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA AL DIFENSORE IN SEDE DI RIVALSA EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INCLUSIONE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE FONDATA SULLA INSUSSISTENZA DELLA RIVALSA O SULLA INESIGIBILITÀ DELL'I.V.A. - AMMISSIBILITÀ.*
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, con liquidazione del relativo ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'i.V.A., che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato o di dover versare al proprio difensore in Sede di rivalsa e secondo la previsione dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un Onere accessorio, che consegue in via generale al pagamento degli onorari al difensore, e che, come tale, deve ritenersi implicitamente incluso in quella pronuncia di condanna, mentre resta salva per la parte soccombente la facoltà di contrastare sul punto il titolo esecutivo, con opposizione al precetto o all'esecuzione, per far valere eventuali circostanze che, nel caso concreto, escludano l'indicata rivalsa o comunque l'esigibilità dell'i.V.A.. (Conf 3544/82, mass n 421526; (Conf 1005/81, mass n 411530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)