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Sez. 1, Sentenza n. 3290 del 06/10/1976 (Rv. 382085 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE E DI QUELLA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - DEBITI DI VALUTA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RITARDO NEL PAGAMENTO DI ESSI.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382085-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE E DI QUELLA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - DEBITI DI VALUTA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RITARDO NEL PAGAMENTO DI ESSI.*

L'Obbligo di pagare l'indennita di espropriazione e l'Obbligo di pagare l'indennita di occupazione d'urgenza costituiscono debiti di valuta, come tali soggetti al principio nominalistico. Ne consegue che, per effetto del ritardo nel pagamento di dette indennita, anche con riguardo alla maggior somma eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, l'espropriante e tenuto a corrispondere i soli interessi legali, salvo l'ulteriore danno, a norma dell'art 1224 secondo comma cod civ, qualora l'espropriato dimostri un particolare pregiudizio, per non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutegli, in modo da sottrarle agli effetti della svalutazione monetaria, ovvero per aver dovuto privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione. (V 895/73, mass n 363235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)