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Sez. L, Sentenza n. 8795 del 27/08/1990 (Rv. 469075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - RELATIVA DOMANDA - PROVA DEL POTENZIALE ABNORME AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ALTRI MOTIVI DELLA DOMANDA PREDETTA - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - RELATIVA DOMANDA - PROVA DEL POTENZIALE ABNORME AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ALTRI MOTIVI DELLA DOMANDA PREDETTA - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale attribuisce il diritto alla rendita di passaggio al lavoratore che, per ragioni profilattiche, abbandoni volontariamente - ancorché non immediatamente - l'attività nella quale ha contratto la malattia professionale (silicosi o asbestosi), non esige né la prova che la prosecuzione di quella lavorazione determinerebbe uno aggravamento della malattia professionale maggiore di quello conseguente alla normale ingravescenza della stessa, né che tali ragioni debbano essere state le sole a provocare detto abbandono sicché il beneficio non può essere negato per il fatto che con le ragioni suindicate abbiano concorso - senza escluderle - altri motivi, come la possibilità di conseguire il pensionamento anticipato, determinandosi in tal caso la contemporanea percezione della pensione e della rendita di passaggio senza che possa applicarsi la riduzione prevista dal sesto comma dell'art. 150, che fa riferimento solo alla contestuale percezione della retribuzione o dell'indennità di disoccupazione. (V 4457/88, mass n 459427; (V 4455/88, mass n 459425; (V 2855/88, mass n 458452; (V 2626/88, mass n 458352; (Conf 3817/90, mass n 467056).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)