diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 7818 del 27/11/2018 Cc. (dep. 20/02/2019) Rv. 275380 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo – Mancata integrazione – Conseguenze - Conversione del ricorso ex art. 625-ter cod. proc. pen. in incidente di esecuzione – Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275380-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione proposto ex art. 625-ter cod. proc. pen. avverso una sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, nel caso in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del procedimento penale (nella specie, per essere stata destinataria di un provvedimento di sequestro ed avere ricevuto l'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.) ma non abbia in seguito potuto partecipare al giudizio per la nullità della notifica del decreto di citazione, non deve essere dichiarato inammissibile, bensì, prospettando una questione sul titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen., convertito in incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)