Sez. 3, Ordinanza n. 6223 del 26/09/2017 Cc. (dep. 09/02/2018) Rv. 272571 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di sostituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo - Ricorso diretto per cassazione - Esclusione - Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)