Sez. 1, Sentenza n. 3829 del 06/06/1983 (Rv. 428752 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - APPARENZA - SUFFICIENZA - REQUISITI RELATIVI - SUSSISTENZA.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - APPARENZA - SUFFICIENZA - REQUISITI RELATIVI - SUSSISTENZA.*
Al fine della responsabilità nei confronti dei terzi, e, quindi anche dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, la ricorrenza di una società di fatto tra due o più soggetti può essere affermata anche sulla sola base dell'esteriorizzarsi della medesima, e cioè quando essi abbiano tenuto un comportamento idoneo ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento dell'esistenza del vincolo sociale, per cui, al fine indicato, resta irrilevante l'indagine sull'intenzione o meno di detti soggetti di dare effettivamente vita ad un rapporto societario. (Conf 6471/82, mass n 424107; (Conf 5593/82, mass n 423337; (Conf 381/82, mass n 418074; (Conf 5858/81, mass n 416593; (Conf 4736/79, mass n 401305).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)