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Sez. L, Sentenza n. 7041 del 26/08/1987 (Rv. 455211 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 16 N. 1 DELLA NORMATIVA AZIENDALE DELL'AGOSTO 1965.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455211-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 16 N. 1 DELLA NORMATIVA AZIENDALE DELL'AGOSTO 1965.*

L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 n. 1 della normativa aziendale dell'agosto 1965, il credito avente ad oggetto il cosiddetto rimborso dei contributi in favore del dipendente collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica divenisse esigibile, e quindi produttivo di interessi, nel momento in cui l'i.N.P.S. aveva accettato il provvedimento dell'anticipato collocamento in quiescenza). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534; (Conf 3579/85, mass n 441159).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)