Sez. 1, Sentenza n. 1497 del 29/03/1989 (Rv. 462310 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - GIUDIZIO PROMOSSO DA PROMISSARIO PER L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - TRASCRIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CURATORE DELLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 72, QUARTO COMMA, L.F. - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA DELLA TRASCRIZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - GIUDIZIO PROMOSSO DA PROMISSARIO PER L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - TRASCRIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CURATORE DELLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 72, QUARTO COMMA, L.F. - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA DELLA TRASCRIZIONE.*
La sopravvenienza del fallimento del promittente venditore, in pendenza di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'esecuzione in Forma specifica del contratto preliminare, consente al curatore di conseguire pronuncia di rigetto della domanda, previo Esercizio della facoltà di optare per lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 72, quarto comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, mentre non rileva che la domanda, inerendo a bene immobile, sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, ovvero che il promissario abbia già pagato od offerto il pagamento del prezzo, posto che la suddetta facoltà di scelta viene meno solo con il passaggio della proprietà della cosa al compratore. (V 3001/82, mass n 420923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)