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Sez. L, Sentenza n. 5993 del 29/05/1995 (Rv. 492532 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Nel medesimo luogo - Necessità - Trasferimento in altro luogo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492532-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

A seguito dell'ordine di reintegrazione del lavoratore, il datore deve in via prioritaria riammettere il dipendente nel posto di lavoro esclusivamente nel luogo in cui si era precedentemente svolto il rapporto, salva la possibilità di trasferimento successivo del lavoratore reintegrato, ove ricorrano apprezzabili esigenze tecnico-organizzative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)