Sez. L, Sentenza n. 11578 del 24/11/1993 (Rv. 484456 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Nel precedente luogo di svolgimento del rapporto - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
A seguito dell'ordine di reintegrazione del lavoratore il datore deve in via prioritaria riammettere il dipendente nel posto di lavoro - non potendo egli sottrarsi all'effetto ripristinatorio proprio della sentenza che contiene tale ordine - esclusivamente nel luogo in cui si era precedentemente svolto il rapporto, salva la possibilità di trasferimento successivo del lavoratore reintegrato, ove ricorrano apprezzabili esigenze tecnico organizzative. (Nella specie - in cui una precedente decisione aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento ad altra sede del lavoratore, ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro - la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che tale ordine fosse stato eluso dal nuovo trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro senza che il dipendente fosse stato prima effettivamente reintegrato nel posto di lavoro originario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)