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Sez. 3, Sentenza n. 4921 del 17/04/2000 (Rv. 535742 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Convenuto - Chiamata in causa di un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità - Unicità ed inscindibilità della causa - Configurabilità - Separazione dei giudizi - Conseguenze - Mancata deduzione in appello della legittimità della separazione delle cause - Prospettazione della questione in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535742-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra. Ne consegue: che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali; ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione. Tuttavia, ove il giudice abbia disposto la separazione delle cause, e la questione della legittimità della separazione non abbia formato oggetto d'appello, la questione dell'integrità del contraddittorio non può essere sollevata nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)