Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 05/07/1999 (Rv. 528289 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) | Atti e provvedimenti amministrativi generali e regolamenti - Rispettive nozioni - Regolamenti emessi dal potere esecutivo - Disciplina della legge n. 400 del 1988 - Rilevanza - Essenzialità dei requisiti da essa richiesti per l'attribuzione della natura di regolamento - Atto privo di tali requisiti - Qualificazione conseguente - Atto amministrativo e non regolamentare.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)
I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine della attribuzione del carattere della normatività, assume, inoltre, rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, la quale all'uopo esige, sia per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia per il caso di emissione con decreto ministeriale, che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (in base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'Industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 3 com. 1, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)