Sez. L, Sentenza n. 8576 del 05/05/2004 (Rv. 572657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Particolare rilievo del canone fissato dall'art. 1363 cod.civ. - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Benché nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune Intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che è spesso articolata su vari livelli (nazionale, provinciale, aziendale) e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - ai fini della corretta individuazione della comune volontà delle parti assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., della interpretazione complessiva delle clausole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)