Sez. 5, Sentenza n. 7558 del 15/05/2003 (Rv. 563121 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Proposizione del ricorso - Atti impugnabili - Indicazione, in calce agli stessi, dell'organo competente a decidere - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La mancanza, nell'avviso di accertamento tributario, o negli altri atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, della indicazione dell'organo al quale il ricorso deve essere proposto - indicazione prescritta dall'art. 16, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), e poi, in generale, dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - non determina la nullità dell'atto stesso, salvo che ne derivi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)