Sez. 3, Sentenza n. 44687 del 07/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 230315 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - RELAZIONE - attestazione dell'ufficiale giudiziario | Libera valutazione del giudice - Esclusione - Natura di atto pubblico fidefaciente - Sussistenza - Denuncia di "falsità " dell'atto - Onere di provare il reato di falso ideologico in atto pubblico.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - RELAZIONE - attestazione dell'ufficiale giudiziario
Nonostante la mancata previsione che la relazione di notifica fa fede sino a querela di falso, il giudice non può liberamente valutare tale atto, il quale conserva la qualità di atto pubblico con carattere fidefaciente. Ne consegue che la parte che vuole addurre la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'ufficiale notificatore non può provarla se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)