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Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 19/10/1999 Ud. (dep. 06/11/1999) Rv. 214411 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Presunzione di veridicità fino a querela di falso - Esclusione - Libera valutabilità da parte del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214411-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Poiché il vigente codice di rito non contiene, all'art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nella relazione predetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)