Sez. L, Sentenza n. 5724 del 30/10/1981 (Rv. 416420 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - RAPPORTO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIA FRA IL FATTO ILLECITO E LE MANSIONI AFFIDATE ALL'AUTORE DI ESSO - SUFFICIENZA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O STRUMENTALE FRA LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E L'EVENTO LESIVO - NECESSITÀ - IMPUTABILITÀ DEL DANNO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RESPONSABILITÀ DEL PREPONENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER IL FATTO DI UN DIPENDENTE IN OCCASIONE DI QUESTIONI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - RAPPORTO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIA FRA IL FATTO ILLECITO E LE MANSIONI AFFIDATE ALL'AUTORE DI ESSO - SUFFICIENZA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O STRUMENTALE FRA LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E L'EVENTO LESIVO - NECESSITÀ - IMPUTABILITÀ DEL DANNO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RESPONSABILITÀ DEL PREPONENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER IL FATTO DI UN DIPENDENTE IN OCCASIONE DI QUESTIONI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.*
La responsabilità del committente per l'attività del preposto sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale tra il fatto illecito e le mansioni affidate dall'autore di esso, ma anche quando fra tali due elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ferma comunque, anche nel secondo caso, la necessità di un collegamento funzionale o strumentale tra lo svolgimento dell'incarico e l'evento lesivo, dovendo escludersi la responsabilità del preponente allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito, commesso nello Esercizio della sua personale autonomia. (nella specie, la S.C., enunciando il principio su esposto, ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per il fatto di un dipendente che, rimproverato da un compagno per questioni concernenti le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, ne aveva causato preterintenzionalmente la morte, lanciandogli contro un mattone). (V 6557/80, mass n 410342; (Conf 4562/80, mass n 408397).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)