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Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003 (Rv. 565483 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente per inadempimento già verificatosi al momento del recesso ex art. 1671 cod. civ. - Conseguenze - Obbligo di indennizzo a carico del committente recedente - Esclusione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565483-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per inadempimento già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso ex art. 1671 cod. civ. può vanificare l'obbligo del committente recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)