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Sez. 2, Sentenza n. 44326 del 11/11/2010 Ud. (dep. 16/12/2010) Rv. 249180 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di testimonianza - Esclusione - Fattispecie in materia di contraffazione di modelli industriali.
Stato
decisa il 2010-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249180-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI

Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)