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Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Ud. (dep. 13/07/2015) Rv. 264444 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti direttamente percepiti ed inerenti alla sua attività - Divieto di apprezzamenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in materia di contraffazione di modelli industriali.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264444-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI

In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)