Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Ud. (dep. 13/07/2015) Rv. 264444 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti direttamente percepiti ed inerenti alla sua attività - Divieto di apprezzamenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in materia di contraffazione di modelli industriali.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI
In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)