Sez. L, Sentenza n. 5139 del 12/03/2004 (Rv. 571082 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono - Clausola di riserva ex art. 81, l. n. 448 del 1998 - Condizioni di efficacia - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale, l'apposizione della riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, ai sensi dell'art. 81, comma 9, l. n. 448 del 1998, deve essere contenuta nella domanda di condono previdenziale, cioè nell'atto unilaterale recettizio destinato al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, titolare del potere di valutare l'ammissibilità della richiesta e di procedere alla deliberazione amministrativa; conseguentemente, non ha alcuna efficacia sul rapporto obbligatorio una riserva del debitore contenuta in un atto precedente la domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere non riconoscendo efficacia ad una riserva contenuta in una delibera di Giunta del Comune debitore, precedente la domanda di condono).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)