Sez. L, Sentenza n. 3198 del 04/03/2003 (Rv. 560845 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità - Riserva di accertamento negativo apposta alle domanda di condono - Ammissibilità - Contestualità con l'istanza - Necessità - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; tuttavia essa consente, ex art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998, l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve essere però contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva, senza che tale limitazione si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., costituendosi in capo al privato un effetto giuridico da lui stesso voluto, secondo un esatto criterio di autoresponsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)