Sez. 6, Ordinanza n. 24635 del 18/06/2020 Cc. (dep. 01/09/2020) Rv. 279570 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Aggravamento della misura – Giudizio di pericolosità – Valutazione “ex novo” – Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di aggravamento di misure di prevenzione personale, il giudizio di pericolosità deve essere effettuato "ex novo" a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, in quanto, nel mutato contesto normativo di riferimento, il richiamo al provvedimento impositivo non assolve alla funzione di verifica dei presupposti di applicazione della misura in aggravamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)