diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 38077 del 09/05/2019 Cc. (dep. 13/09/2019) Rv. 276711 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Provvedimento applicativo di misura anteriormente emesso - Riqualificazione del giudizio di pericolosità soggettiva fondato promiscuamente sull'art. 1, lett. a) e b) del citato decreto - Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276711-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In materia di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)