Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 26/05/1976 (Rv. 380703 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per il disconoscimento delle scritture private prodotte in giudizio e necessaria un'impugnazione specifica e chiaramente determinata. Costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, il convincimento del giudice del merito circa l'inidoneita di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di tale disconoscimento. (Conf 1793/69, mass n 340862; (V 2270/74, mass n 370639; (V 1744/72, mass n 358671; (V 61/71, mass n 349385).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)