Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978 (Rv. 389580 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - IMPUGNAZIONE INEQUIVOCA E DETERMINATA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - IMPUGNAZIONE INEQUIVOCA E DETERMINATA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art 214 cod proc civ, pur non richiedendo l'impiego di formule solenni e sacramentali, postula che la parte, contro la quale la scrittura sia prodotta in giudizio, sollevi un'impugnazione inequivoca e determinata, da cui sia possibile desumere con certezza la volonta di negare l'autenticita della scrittura o della sua sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, sull'idoneita o meno, al fine indicato, di una determinata deduzione difensiva, risolvendosi in una valutazione di fatto, non e censurabile in Sede di legittimita, ove fondato su motivazione adeguata e corretta. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto incensurabile la statuizione con la quale i giudici del merito avevano negato valore di disconoscimento di scritture di comparazione, prodotte in Sede di verificazione di altra scrittura, alla generica deduzione del procuratore della parte di 'impugnare i documenti esibitì). (V 1907/76, mass n 380703; (V 2270/74, mass n 370639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)