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Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 06/06/1972 (Rv. 358671 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALE NEGAZIONE DELLA SCRITTURA O DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA - AGNOSTICA DICHIARAZIONE DI ATTESA - RICONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358671-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALE NEGAZIONE DELLA SCRITTURA O DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA - AGNOSTICA DICHIARAZIONE DI ATTESA - RICONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA - SUSSISTENZA.*

Colui contro il quale e prodotta in giudizio una scrittura privata, se intende disconoscerla, e tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione e a dichiarare di non conoscerla, se essa proviene da un suo dante causa: qualora invece egli emetta una dichiarazione che, secondo l'insindacabile interpretazione dei giudici di merito, riveli soltanto una agnostica posizione di attesa, inidonea ad assumere il significato di un disconoscimento o di una affermazione di mancata conoscenza, la scrittura, in applicazione della disciplina vigente in materia, deve aversi per riconosciuta (nella specie la parte contro cui era stata prodotta la scrittura si era limitata a dichiarare che il producente avrebbe dovuto 'offrire esauriente prova dell'autenticita dell'attò). (V 1777'70, mass n 347740; 1793'69, mass n 340862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)