Sez. 2, Sentenza n. 3507 del 04/08/1977 (Rv. 387090 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per il disconoscimento della scrittura privata, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali, occorre pur sempre che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticita della medesima - nella prima udienza o risposta successiva alla produzione - una impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumere con certezza la negazione della autenticita della scrittura o della sottoscrizione. Costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, il convincimento del giudice del merito circa l'inidoneita di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di tale disconoscimento. (V 1907/76, mass n 380703; (V 2270/74, mass n 370639; (V 1744/72, mass n 358671; (V 61/71, mass n 349385; (Conf 1793/69, mass n 340862).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)