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Sez. 3, Sentenza n. 45845 del 19/09/2019 Cc. (dep. 12/11/2019) Rv. 277265 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - Conformità postuma del manufatto abusivo per effetto della cd. sanatoria giurisprudenziale - Estinzione del reato - Preclusione e revoca dell’ordine di demolizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277265-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)