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Sez. 3, Sentenza n. 24451 del 26/04/2007 Ud. (dep. 21/06/2007) Rv. 236912 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi edilizi su area sottoposta a vincolo - Assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio e sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236912-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Non è applicabile la disciplina del condono edilizio nè è invocabile la cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria" in presenza di una conformità postuma dell'opera, originariamente abusiva, alle norme urbanistico-edilizie ovvero alle previsioni degli strumenti pianificatori, atteso che da ciò non seguirebbe comunque alcun effetto estintivo del reato urbanistico per l'inapplicabilità dell'art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie in tema di lavori abusivi di sbancamento di un terreno in area vincolata. La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che in tal caso rimane applicabile unicamente la sanatoria a regime disciplinata dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, che presuppone sempre l'accertamento della doppia conformità).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)