Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010 (Rv. 612237 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Poteri ed obblighi del giudice - Albo del consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle relative norme - Effetti - Scelta dell'ausiliario da parte del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA
Le norme degli artt. 61 cod. proc. civ., 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)