Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018 (Rv. 649697 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Accertamento - Valutazione del giudice di merito - Credibilità soggettiva - Esclusione - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)