Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 09/01/2002 Cc. (dep. 27/02/2002) Rv. 221326 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini complessivi di durata di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. - Incidenza dell'aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis, c.p.p. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'art. 304, comma 6, cod.proc.pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 novembre 2001 n. 341, conv. con modifiche nella legge 19 gennaio 2001 n. 4, nello stabilire che per effetto di cause di sospensione, la durata dei termini di fase della custodia cautelare "non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis", deve intendersi nel senso che detto ultimo termine, derivante dall'aumento di sei mesi previsto per la fase del giudizio di primo grado quando si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., non solo non è suscettibile di raddoppio, ma neppure è addizionabile al termine ordinario di fase raddoppiato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)