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Sez. 1, Sentenza n. 34119 del 08/08/2001 Cc. (dep. 18/09/2001) Rv. 219914 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini complessivi di durata di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - Incidenza su di essi dell'aumento di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis, stesso codice - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219914-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Qualora sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, non potendo il termine di sei mesi indicato al n. 3-bis del comma 1, lett. b) dell'art. 303 cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, convertito in legge n. 4 del 2001), essere aggiunto a quelli complessivi, la durata massima della custodia stessa a norma dell'art. 304, comma 6, stesso codice, in nessun caso può superare il doppio dei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 303.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)