diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4555 del 28/03/2002 (Rv. 553368 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Presupposti - Iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Mancato riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie di un grado di invalidità sufficiente - Causa esonerativa - Esclusione - Superamento del limite di cinquantacinque anni - Causa esonerativa (prima della eliminazione del limite di età ex legge n. 68/1999) - Configurabilità - Sopravvenienza del requisito dell'incollocazione al lavoro nel corso del giudizio - Rilevanza - Fondamento - Decorrenza del trattamento assistenziale - Presentazione di una nuova domanda amministrativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553368-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito - costitutivo del diritto - dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall'interessato, come è confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n.118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24. Pertanto, il requisito dell'incollocazione al lavoro può essere valutato a prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque anni (poi eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli). Peraltro, lo stato di incollocazione può intervenire - alla stregua del disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - anche in corso di causa, ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie e senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 68, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)