Sez. L, Sentenza n. 5401 del 03/06/1994 (Rv. 486869 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Impossibilità di un'altra utilizzazione dei lavoratori licenziati - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale - Necessità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo obbiettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, l'onere del datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione dei lavoratori licenziati va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato schema di prova - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori, e il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati, Tale dimostrazione deve concernere tutte le sedi dell'attività aziendale, essendo sufficiente la limitazione alla sede cui erano addetti i lavoratori licenziati solo nell'ipotesi di preliminare rifiuto dei medesimi a trasferirsi altrove.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)