Sez. L, Sentenza n. 1891 del 21/02/1998 (Rv. 512896 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato - Prova - Modalità - Oggetto - Riferimento all'intero ambito aziendale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la prova circa la superfluità del lavoro del dipendente licenziato, pur potendo essere fornita mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva e indiziaria, deve tuttavia investire l'intero ambito aziendale; pertanto, nell'ipotesi di licenziamento di lavoratrice addetta alla segreteria con mansioni meramente esecutive, non assolve all'onere probatorio il datore di lavoro che si limiti a dimostrare che erano già tutti occupati i residui posti di lavoro con analoghe mansioni presso la segreteria, posto che, trattandosi di mansioni di estrema fungibilità, la non ricollocabilità della lavoratrice andava valutata in relazione all'intera struttura aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)